Diritto d’autore, diritto industriale e giochi da tavolo: come si tutelano?

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Autore: dott.ssa Chiara Iovino

La vicenda è quella del gioco da tavola Wings of War, che ha avuto un notevole eco nel mondo geek e non. Gli autori e l’editore italiano del gioco (Nexus Editrice), dopo una serie di contatti con la casa americana di giochi da tavolo e di ruolo Fantasy Flight Games (Roseville, Minnesota) per la realizzazione di una versione tematizzata di Wings of War, vedevano, improvvisamente e senza una motivazione, interrotte le trattative.

Dopo qualche mese Fantasy Flight Games pubblicava X-Wings, una versione di Wings of War in stile Star Wars.

In questo caso i diritti degli autori e del loro editore non trovavano tutela nei confronti della grande casa editrice americana, pur avendo residenza entrambi gli editori in paesi (Italia e Stati Uniti) che riconoscono il diritto d’autore, a causa dei numerosi limiti delle leggi internazionali sul copyright in materia di board-game.

Il comune denominatore che si potrebbe evincere da questo caso, come dagli altri casi che si sono succeduti nel tempo, è che la legge sul diritto d’autore/copyright non offre alcuna tutela diretta per i giochi da tavolo, che pur fanno parte delle opere dell’ingegno, anche se non indicate esplicitamente, rendendo così decisamente meno efficaci i rimedi azionabili a tutela degli autori e degli editori in questo campo.

Molte sono, purtroppo, le situazioni di non tutela che si vengono a ricreare in questo campo.

C’è il caso dell’appropriazione indebita da parte dell’editore di un gioco ancora inedito, che però spesso viene “punito” con la lesione della sua immagine e una cattiva pubblicità che lo porta a non ricevere più proposte.

C’è poi la vicenda accennata nel caso di specie, di un autore e di un editore i cui diritti vengono lesi da un editore terzo. In questo caso il problema è più complicato, soprattutto per i limiti di tutela del diritto d’autore che le norme nazionali ed internazionali possono trovare nei paesi che escludono, o non prevedono tale tutela.

I giochi da tavolo, dunque, pur essendo opere creative che meritano protezione, sembrano essere sprovvisti di tutela sia da parte del diritto d’autore, che non li nomina esplicitamente tra le opere protette, sia da parte del diritto industriale che esclude in maniera netta nella normativa sui brevetti la loro protezione.

Per tutelare in Italia un gioco da tavola, dunque, si deve ricorrere ad un solo espediente, proteggere le sue diverse parti.

Si può depositare, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la domanda di brevetto sia del piano del gioco, che delle sue parti per il funzionamento e del tabellone, ma solo nel caso in cui abbiano una funzione all’interno del gioco.

Tale passaggio è necessario per evitare che altri possano copiare lo schema base del gioco.

Un gioco da tavolo, per poter fare domanda per un brevetto per invenzione industriale, deve avere quattro caratteristiche:

Novità, in senso assoluto, cioè l’invenzione non deve essere stata mai brevettata in nessuna parte del mondo.

Originalità, cioè la non deducibilità in maniera chiara nello stato della tecnica da un esperto dello stesso settore.

Industrialità, che permette solo alle invenzioni che possono essere riprodotte a livello industriale, la possibilità di essere brevettate.

Liceità, cioè le invenzioni non possono essere contrarie all’ordine pubblico o ledere il buon costume.

Nel caso in cui coincidano tutte e quattro queste caratteristiche il gioco da tavolo potrà essere tutelato per una durata di 20 anni, non rinnovabile.

Esso rientra nella classe merceologica n. 28 dei prodotti e servizi brevettabili, cioè giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi e decorazioni per alberi di Natale.

Nel contempo, però, oltre al deposito della domanda di brevetto, si possono depositare presso la SIAE le regole del gioco.

Per quel che riguarda, invece, il tabellone, se esso ha delle qualità grafiche così creative da essere degne di tutela da parte del diritto d’autore, può essere depositato in SIAE, affinché l’opera oltre alla tutela possa ricevere anche, una data certa.

Ma non bisogna essere tratti in inganno dall’affermazione del deposito in SIAE.

Il deposito non è l’iscrizione come associato, con tutti i risultati che ne conseguono, ma il semplice deposito di opere inedite presso la sezione OLAF, che gestisce i diritti delle opere letterarie, comprese le loro traduzioni e le opere delle arti visive. La sezione OLAF si occupa, altresì, anche del Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore e il servizio di deposito delle opere inedite (racconti, romanzi, poesie, trame, copioni, sceneggiature, opere audiovisive, software, format etc.) anche a favore dei non associati.

E’ essenziale, infine, registrare come marchio il nome del gioco, al fine di creare un logo e un brand legato al prodotto.

Quindi smembrare la tutela alle singole componenti del gioco da tavola sembra attualmente essere l’unico modo per proteggere l’opera dalle ipotesi di plagio, potendo così dimostrare, nel caso in cui si finisca davanti ad un giudice, la propria titolarità dei diritti su di essa.

Chiara Iovino

Il comune denominatore che si potrebbe evincere da questo caso, come dagli altri casi che si sono succeduti nel tempo, è che la legge sul diritto d’autore/copyright non offre alcuna tutela diretta per i giochi da tavolo, che pur fanno parte delle opere dell’ingegno, anche se non indicate esplicitamente, rendendo così decisamente meno efficaci i rimedi azionabili a tutela degli autori e degli editori in questo campo.

Molte sono, purtroppo, le situazioni di non tutela che si vengono a ricreare in questo campo.

C’è il caso dell’appropriazione indebita da parte dell’editore di un gioco ancora inedito, che però spesso viene “punito” con la lesione della sua immagine e una cattiva pubblicità che lo porta a non ricevere più proposte.

C’è poi la vicenda accennata nel caso di specie, di un autore e di un editore i cui diritti vengono lesi da un editore terzo. In questo caso il problema è più complicato, soprattutto per i limiti di tutela del diritto d’autore che le norme nazionali ed internazionali possono trovare nei paesi che escludono, o non prevedono tale tutela.

I giochi da tavolo, dunque, pur essendo opere creative che meritano protezione, sembrano essere sprovvisti di tutela sia da parte del diritto d’autore, che non li nomina esplicitamente tra le opere protette, sia da parte del diritto industriale che esclude in maniera netta nella normativa sui brevetti la loro protezione.

Per tutelare in Italia un gioco da tavola, dunque, si deve ricorrere ad un solo espediente, proteggere le sue diverse parti.

Si può depositare, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la domanda di brevetto sia del piano del gioco, che delle sue parti per il funzionamento e del tabellone, ma solo nel caso in cui abbiano una funzione all’interno del gioco.

Tale passaggio è necessario per evitare che altri possano copiare lo schema base del gioco.

Un gioco da tavolo, per poter fare domanda per un brevetto per invenzione industriale, deve avere quattro caratteristiche:

Novità, in senso assoluto, cioè l’invenzione non deve essere stata mai brevettata in nessuna parte del mondo.

Originalità, cioè la non deducibilità in maniera chiara nello stato della tecnica da un esperto dello stesso settore.

Industrialità, che permette solo alle invenzioni che possono essere riprodotte a livello industriale, la possibilità di essere brevettate.

Liceità, cioè le invenzioni non possono essere contrarie all’ordine pubblico o ledere il buon costume.

Nel caso in cui coincidano tutte e quattro queste caratteristiche il gioco da tavolo potrà essere tutelato per una durata di 20 anni, non rinnovabile.

Esso rientra nella classe merceologica n. 28 dei prodotti e servizi brevettabili, cioè giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi e decorazioni per alberi di Natale.

Nel contempo, però, oltre al deposito della domanda di brevetto, si possono depositare presso la SIAE le regole del gioco.

Per quel che riguarda, invece, il tabellone, se esso ha delle qualità grafiche così creative da essere degne di tutela da parte del diritto d’autore, può essere depositato in SIAE, affinché l’opera oltre alla tutela possa ricevere anche, una data certa.

Ma non bisogna essere tratti in inganno dall’affermazione del deposito in SIAE.

Il deposito non è l’iscrizione come associato, con tutti i risultati che ne conseguono, ma il semplice deposito di opere inedite presso la sezione OLAF, che gestisce i diritti delle opere letterarie, comprese le loro traduzioni e le opere delle arti visive. La sezione OLAF si occupa, altresì, anche del Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore e il servizio di deposito delle opere inedite (racconti, romanzi, poesie, trame, copioni, sceneggiature, opere audiovisive, software, format etc.) anche a favore dei non associati.

E’ essenziale, infine, registrare come marchio il nome del gioco, al fine di creare un logo e un brand legato al prodotto.

Quindi smembrare la tutela alle singole componenti del gioco da tavola sembra attualmente essere l’unico modo per proteggere l’opera dalle ipotesi di plagio, potendo così dimostrare, nel caso in cui si finisca davanti ad un giudice, la propria titolarità dei diritti su di essa.

Chiara Iovino